Statuto

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Farfalle di Luce – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” più brevemente “Associazione FARFALLE di LUCE – ONLUS” avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

L’Associazione ha sede in Monza.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS saranno utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997.

L’Associazione è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale operando nel settore della beneficienza nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare, attraverso aiuti umanitari.

In particolare l’Associazione si propone di sostenere le attività dei soggetti che operano nell’ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, dei progetti di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo.

Per il raggiungimento delle sue finalità rivolte alle aree e realtà disagiate e alle popolazioni dei paesi più poveri del pianeta, l’Associazione intende tra l’altro:

  • realizzare centri di riferimento per l’alfabetizzazione, l’assistenza sanitaria, alimentare, psicologica e l’assistenza sociale anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture sanitarie, medico-chirurgiche, scolastiche, e di carattere sociale in genere;
  • realizzare progetti finalizzati all’educazione psico-socio-sanitaria di base, preventiva e terapeutica;
  • realizzare progetti di trasferimento di Know How finalizzati all’elevazione culturale e di coscienza primariamente dei minori e dei giovani in genere;
  • realizzare progetti di promozione sociale con lo scopo di favorire l’autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;
  • realizzare progetti per l’attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • realizzare occasionalmente quale attività strumentale degli scopi istituzionali attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti le finalità dell’associazione anche attraverso l’organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica professionale e culturale dei propri volontari che operano a favore delle iniziative di sviluppo;
  • svolgere occasionalmente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere tali scopi l’Associazione, potrà in via occasionale anche sensibilizzare la pubblica opinione attraverso raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali.

L’Associazione ha durata illimitata.

Essa può essere sciolta per le seguenti cause:

  • impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali;
  • sopravvenuta mancanza di tutti gli Associati;
  • altri motivi previsti dal codice civile.

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche che abbiano compiuto la maggior età e/o giuridiche e/o enti che, condividendo le finalità della Associazione, si impegnano a realizzarle fattivamente collaborando alle iniziative della Associazione e che, su loro domanda, vengono chiamati a farne parte dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto del principio della democraticità della struttura possono essere individuate le figure di Socio Fondatore, di Socio Ordinario, di Socio Sostenitore e di Socio Onorario che hanno comunque uguale diritto di voto.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa secondo le modalità determinate dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo e a svolgere l’attività concordata mantenendo un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La quota associativa è intrasmissibile; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.

È esclusa la temporaneità della partecipazione fermo restando il diritto di recesso da parte del socio e il diritto dell’Associazione a promuovere l’esclusione del socio che viene meno ai suoi obblighi.

L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

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Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

L’Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con le contribuzioni dei propri associati nonché con i mezzi finanziari provenienti dal proprio patrimonio, dagli eventuali proventi delle proprie iniziative, da donazioni, da eredità sia di soci che di terzi.

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione
  • il Collegio dei Revisori (quando ritenuto utile o necessario)

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

L’Assemblea è composta da coloro che hanno costituito l’Associazione e da quanti altri, attivamente collaborando alla realizzazione dei suoi fini, vengono da essa chiamati a farne parte come soci ai sensi dell’articolo 5 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’assemblea è organo di indirizzo dell’Associazione, nomina gli organi sociali e approva i bilanci stabilendo l’eventuale entità delle contribuzioni dei propri associati in relazione alle necessità di bilancio.

È presieduta dal Presidente e convocata a mezzo messaggio elettronico, fax, lettera o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 05 giorni prima della data della riunione stabilita.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, rispettivamente entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui il preventivo si riferisce ed entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno successivi per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell’articolo 20 del codice civile.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’Assemblea ordinaria nomina il Presidente dell’Associazione, nomina il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva l’ammissione di nuovi soci.

Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Qualora un membro dell’assemblea sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro componente. Non sono tuttavia consentite più di una delega ad una medesima persona.

A norma dell’art.21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La stessa assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri che durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea e comunque non oltre 5 esercizi e sono rieleggibili.

Se non provvede l’assemblea il consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio Direttivo coordina e realizza il conseguimento del fine dell’Associazione in sintonia con gli indirizzi dell’assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte delle proprie competenze a uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, di norma, dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal rappresentante designato dal Presidente e si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione disposta dal Presidente della Associazione a mezzo invito, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare, da inviarsi con le modalità determinate dall’eventuale regolamento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e due giorni prima in caso di urgenza.

È validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Presidente dell’Associazione, ha la legale rappresentanza della Associazione.

Adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso di indisponibilità anche di quest’ultimo sarà sostituito dal componente più anziano d’età del Consiglio Direttivo.
Il presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Spetta al Presidente richiedere, quando ritenuto necessario, il riconoscimento giuridico regionale dell’Associazione.

Spetta altresì al Presidente richiedere l’eventuale riconoscimento giuridico nazionale, in funzione del rilievo che potesse assumere l’attività in Italia e/o all’estero.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario, che può anche non far parte del Consiglio stesso, determinandone le funzioni nell’ambito dalla ordinaria amministrazione.

Il Segretario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee e ne redige i verbali.

In caso di obbligo di Legge o se ritenuto utile o necessario può essere nominato da parte dell’assemblea un organo di revisione contabile, composto da uno o tre componenti.

In caso di revisore unico questi deve essere un Dottore Commercialista revisore contabile. Nell’ipotesi di più componenti il Presidente dovrà comunque essere Dottore Commercialista revisore contabile.

Rimane in carica per il periodo stabilito dell’assemblea e comunque non oltre cinque esercizi e i suoi componenti possono essere confermati ed esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa dell’Associazione.

In particolare:

  • redige la relazione sui bilanci;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità;
  • compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Associazione.

Il/i componente/i ha/hanno la facoltà di assistere alle assemblee, nonché alle adunanze del Consiglio Direttivo e può/possono procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici con il compito di elaborare studi e proposte nonché formulare pareri sui diversi campi di attività dell’Associazione.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata.

Al Presidente compete l’avvio della procedura per la nomina e l’insediamento, nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti i Comitati si riuniscono su convocazione del proprio Presidente o del Presidente dell’Associazione.

L’esercizio finanziario della Associazione coincide con l’anno solare.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

La redazione del bilancio è obbligatoria.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione, descritte nel presente statuto, o di altre attività ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Vige l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’ente non potrà erogare a soci, o membri di propri organi, compensi superiori ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95.

Con regolamento interno, approvato dall’assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

Patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto dall’assemblea ad altra ONLUS o ad altro/altri enti con finalità analoga ed operanti per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salve diverse disposizioni imposte dalla legge e in conformità dell’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L’Associazione è retta dal diritto privato e dalle norme pro-tempore vigenti relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.